Termini e condizioni generali di acquisto

1. Informazioni generali

Tutti nostri ordini di acquisto e la relativa esecuzione saranno unicamente soggetti alle presenti condizioni generali di acquisto. Sono espressamente esclusi eventuali termini e condizioni del fornitore in deroga alle presenti condizioni. L’accettazione incondizionata delle consegne e dei servizi ovvero del loro pagamento non costituiranno approvazione dei termini e delle condizioni del fornitore. In caso di contrasto tra il testo dell’ordine di acquisto o il testo dei documenti in esso indicati e le seguenti condizioni di acquisto, prevarranno il testo dell’ordine o il testo dei documenti in esso indicati.

2. a) Ordini / conferme d’ordine

I nostri ordini saranno emessi in forma scritta, in forma testuale o trasmessi mediante scambio elettronico di dati (ad esempio, EDI). Si conviene che ‘forma testuale’ significa trasmissione via fax, computer fax o e-mail, nei quali la società emittente e la persona emittente devono essere chiaramente identificabili. Gli ordini saranno validi senza necessità di firma manoscritta qualora sul modulo d’ordine sia riportata una indicazione in tal senso. Il fornitore sarà tenuto ad accettare l’ordine nella stessa forma o, qualora sia stata concordata un’altra forma, nella forma concordata, entro il termine di 2 settimane. Dopo tale periodo, sarà nostra facoltà revocare l’ordine. Tutte le condizioni, le specifiche, gli standard e gli altri documenti cui si fa riferimento nell’ordine o che sono allegati all’ordine formeranno parte dello stesso.

b) Accordo quadro

Nella misura in cui vige un accordo quadro scritto relativo ad alcuni oggetti di fornitura e tale accordo non contiene disposizioni contrastanti, rinunceremo alla richiesta di una conferma d’ordine quando dovessimo ordinare tali oggetti di fornitura. Gli ordini emessi nell’ambito dell’accordo quadro saranno efficaci se il fornitore non li rifiuterà entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione. Una conferma d’ordine che presenti delle non conformità rispetto all’ordine sarà valida unicamente se confermeremo tale non conformità in forma scritta o testuale. L’annullamento degli ordini in conformità del programma di fornitura concordato non richiede alcuna conferma. Sarà richiesta la conferma scritta per qualsiasi dichiarazione legalmente vincolante che differisca dall’accordo quadro o lo integri.

c) Pianificazione delle richieste

Nella misura in cui nell’accordo quadro stipulato con il fornitore non siano previste scadenze diverse, saranno messe in produzione le quantità riportate nel piano di consegne dei primi 3 mesi. Le quantità indicate fino al mese 6 saranno utilizzate solamente per la pianificazione del materiale. In caso di cancellazione per motivi tecnici o altri, il fornitore potrà chiederci di accettare i costi del materiale contro il trasferimento di proprietà del materiale stesso, a condizione che il fornitore dimostri che l’approvvigionamento del materiale sia stato necessario al fine di rispettare il piano di consegne e che qualsiasi altro utilizzo non sia possibile. Non ci faremo carico di ulteriori costi.

d) Trasferimento remoto dei dati

In presenza di un collegamento di trasferimento remoto dei dati con il fornitore, si rinuncia alla richiesta della forma scritta per gli ordini/richieste d’acquisto specificati al punto b). Tuttavia, qualsiasi dichiarazione legalmente vincolante che si discosta dall’accordo quadro ovvero integra l’accordo quadro deve essere fornita per iscritto.

3. Modifiche dell’oggetto di fornitura

Qualora richiedessimo una modifica dell’oggetto di fornitura, il fornitore dovrà comunicarci e dimostrarci tempestivamente in forma scritta il motivo dell’eventuale aumento o riduzione dei prezzi nonché l’eventuale impatto di tale modifica sulle date di consegna.

4. Obbligo di fornitura di pezzi di ricambio

Il fornitore sarà obbligato a fornire gli articoli oggetto di fornitura che diventeranno parte dei nostri prodotti come parti di ricambio, a ragionevoli prezzi di mercato, per almeno 12 anni dopo la cessazione della produzione del prodotto coinvolto.

5. Forza maggiore

In caso di eventuali interruzioni di produzione dovute a eventi inevitabili (forza maggiore, ad esempio, contenziosi di lavoro) sarà nostra facoltà recedere dagli ordini; inoltre, le date e le condizioni di consegna e pagamento saranno prorogate in base alla durata del ritardo dovuto a ostacoli non a noi imputabili nell’accettazione degli ordini.

6. Tempi di consegna

Le date di consegna e le scadenze concordate saranno vincolanti e tassative. Se i ritardi sono provocati dal fornitore, quest’ultimo verrà messo in mora senza alcun preavviso. Il fornitore dovrà comunicarci tempestivamente eventuali prevedibili ritardi nelle consegne.

In caso di ritardata consegna, avremo il diritto di far valere le nostre pretese legali e, in particolare, avremo diritto al risarcimento dei danni provocati dal ritardo. Eventuali ulteriori costi, in particolare quelli sostenuti per eventuali acquisti sostitutivi, saranno a carico del fornitore. L’accettazione incondizionata della tardata consegna non rappresenta rinuncia alle richieste di indennizzo.

7. Consegne

Le consegne, compresi gli imballaggi e l’assicurazione, saranno effettuate a spese del fornitore. Sarà data priorità ai materiali di imballaggio ecologici. Non ci facciamo carico dei costi dell’assicurazione sul trasporto. Condizioni di trasporto diverse dalle presenti dovranno essere concordate per iscritto.

Durante la negoziazione del contratto, il fornitore sottoporrà per iscritto una soluzione di confezionamento vincolante ovvero accetterà la nostra soluzione di confezionamento.

Nella misura in cui il fornitore sia obbligato a ritirare gli imballaggi utilizzati in conformità alle previsioni normative, lo stesso sosterrà i costi del trasporto di ritorno e del riciclaggio.

Il fornitore riporterà su tutti i documenti relativi ad un ordine l’ordine, il numero del contratto o del piano di consegne nonché il nostro numero di particolare (part number). Tutti i documenti di trasporto saranno forniti completi delle informazioni da noi richieste, in particolare il numero d’ordine, l’oggetto dell’ordine, il numero di commissione, il numero del piano di consegne, nonché la quantità ed il peso di ciascun articolo. Il fornitore sosterrà i costi derivanti dal mancato rispetto delle nostre istruzioni di trasporto. Fatto salvo quanto diversamente dimostrato, le quantità, il peso e le dimensioni definite nel corso della nostra ispezione delle merci in entrata saranno vincolanti.

Le consegne parziali richiederanno il nostro consenso e saranno identificate come tali nei documenti di trasporto.

8. Dettagli e documenti utilizzati nel commercio con l’estero

Alla consegna dei beni oggetto di fornitura, il fornitore dovrà fornire i seguenti dati relativi al commercio con l’estero:

  • classificazione delle merci nelle statistiche del commercio (codice delle merci)
  • paese d’origine
  • identificazione e classificazione delle merci soggette al controllo dell’esportazione
  • su richiesta: consegna di un certificato d’origine o di un documento di preferenza.

Se il fornitore è iscritto in un programma accreditato di sicurezza della catena del rifornimento, come l’AEO, o altri programmi simili in essere nel Paese del fornitore, il fornitore, su richiesta scritta, dovrà fornirci prova documentale di tale iscrizione, ove ciò sia disponibile e permesso dalla legge. Qualora il fornitore non fosse certificato quale AEO o iscritto in un programma equivalente, chiederemo annualmente l’evidenza documentale del rispetto da parte del fornitore dei Criteri di Sicurezza di AEO sotto forma di un questionario sulla Sicurezza della Catena di Rifornimento. Qualora le risposte del fornitore al questionario indicassero carenze di sicurezza, il fornitore dovrà sviluppare ed implementare delle procedure scritte al fine di migliorare le proprie sulla sicurezza della catena del rifornimento.

Il fornitore svolgerà annualmente un’indagine sulla sicurezza presso ciascuno dei suoi impianti e intraprenderà le azioni correttive necessarie al fine di garantire la conformità agli standard AEO, compatibili con i requisiti di AEO e con le politiche del fornitore.

In ogni momento, tutti i prodotti saranno idonei al trasporto verso la destinazione d’uso finale e l’utente finale come da noi richiesto in conformità a tutte le norme applicabili sul controllo dell’esportazione, incluse le norme e gli ordini degli Stati Uniti, le norme e gli ordini dell’Unione Europea, le risoluzioni delle Nazioni Unite, le norme in vigore nel Paese del fornitore e/o nel Paese dal quale i prodotti verranno esportati. Il fornitore conviene inoltre che:

(i) eventuali Dichiarazioni di Conformità per l’Esportazione completate dal venditore formeranno parte dell’Accordo;(ii) il Venditore comunicherà al più presto l’eventuale inidoneità dei prodotti alla spedizione verso la destinazione specificata;(iii) qualora ad un accordo quadro o a un ordine venissero aggiunti altri oggetti da consegnare, il venditore ne valuterà l’idoneità al trasporto e fornirà una nuova Dichiarazione di Conformità per l’Esportazione oppure ci comunicherà la mancata idoneità al trasporto degli oggetti da consegnare.

Customs Ocean Cargo Security Requirements Compliance (Conformità ai requisiti doganali per la sicurezza del carico marittimo) (facoltativo / per gli Stati Uniti):

Per quanto applicabile, il fornitore conviene di prestare l’assistenza necessaria affinché i prodotti spediti a mezzo nave raggiungano gli Stati Uniti in conformità ai requisiti della sicurezza del trasporto merci degli Stati Uniti, Customs and Border Protection (“CBP”) (Dogane e Polizia di Frontiera degli Stati Uniti) per i vettori marittimi (“10+2 Requirements”) emendati di volta in volta da CBP.

Il fornitore conviene di garantire che il vettore ci tutelerà, indennizzerà, manterrà indenni e ci rimborserà in relazione a tutte le sanzioni, le penali e i danni da noi subiti derivanti da, o relativi al, mancato rispetto dei 10+2 Requirements di CBP, inclusi i danni da noi subiti in seguito al sequestro da parte di CBP.

9. Fatturazione e pagamenti

Il fornitore emetterà una fattura per ogni consegna o servizio. La fattura deve riportare il testo contenuto nell’ordine, il nostro numero d’ordine e il numero dell’articolo e deve riportare il nome esatto del nostro reparto che ha emesso l’ordine nonché la data dell’ordine. Rifiuteremo le fatture che non contengono queste informazioni; tali fatture non saranno valide al fine della determinazione della data di pagamento. La data di scadenza del pagamento della fattura si calcola dal giorno lavorativo successivo al ricevimento di una fattura idonea e verificabile ovvero dall’accettazione delle merci o del servizio – quale che sia la data posteriore. Qualora riscontrassimo la sussistenza di un obbligo di trattenere le imposte (ad esempio, l’obbligo di ritenuta d’acconto) o qualora venissimo sollecitati a soddisfare tale obbligo da parte delle autorità competenti, avremo la facoltà di detrarre questi importi dall’importo della fattura. Qualora il fornitore fosse in possesso di documenti di esenzione, dovrà sottoporceli senza ritardo. Resta fermo il diritto del fornitore di recuperare le imposte e le tasse dalle autorità che hanno imposto le relative imposte. Il pagamento delle fatture avverrà secondo i termini di volta in volta concordati.
In caso di preventiva approvazione dei termini di consegna, il termine di pagamento si calcolerà dalla data di consegna in conformità all’ordine d’acquisto o dal ricevimento della fattura – quale che sia la data posteriore. In caso di contratti per consegne o di accettazione convenuta in base al contratto, il termine di pagamento sarà calcolato a partire dall’accettazione.

In caso di consegne errate, avremo il diritto di trattenere il pagamento fino all’esecuzione corretta dell’ordine, senza pregiudizio di alcun ribasso, sconto o analoghi vantaggi di pagamento.

10. Responsabilità in caso di difetti

Il fornitore sarà responsabile di garantire che i beni oggetto di fornitura siano privi di vizi di qualità e di vizi giuridici. Fatto salvo quanto diversamente concordato per iscritto, la garanzia sui beni oggetto di fornitura scadrà 24 mesi dall’ordine/uso del prodotto finale.

In presenza di difetti, avremo il diritto di far valere ogni pretesa legale, ivi incluso ogni risarcimento, senza limitazioni. Il fornitore avrà l’obbligo di provvedere gratuitamente alla riparazione o alla sostituzione, a nostra scelta, del bene oggetto dell’ordine, salvo il risarcimento del danno in nostro favore. Il fornitore avrà diritto ad un massimo di due tentativi entro un ragionevole periodo di tempo. Qualora il fornitore non volesse o non fosse in grado di fornire il servizio supplementare nel tempo necessario a prevenire danni di entità sproporzionata, avremo il diritto di far eliminare il difetto presso la nostra sede o da parti terze, effettuare acquisti sostitutivi e richiedere il rimborso dei costi e delle spese sostenuti. Qualora il fornitore non eliminasse il vizio entro il periodo da noi definito in forma scritta ovvero qualora fosse stato impossibile eliminare il vizio, avremo inoltre la facoltà di ridurre il prezzo d’acquisto, annullare l’ordine o richiedere il rimborso delle spese o il risarcimento del danno.

Avremo la facoltà di cedere i diritti derivanti dalla responsabilità per vizi ad altre società del Gruppo KION.

11. Garanzia di qualità, sicurezza del prodotto

Prima della consegna, il fornitore dovrà comunicarci tempestivamente eventuali modifiche introdotte ai processi produttivi, ai materiali o ai componenti connessi agli oggetti di fornitura, la ricollocazione di siti produttivi nonché le eventuali modifiche apportate alle procedure o agli impianti per la verifica dei beni oggetto di fornitura e altri interventi che possono influire sulla qualità e/o la sicurezza dei beni oggetto di fornitura. Non sarà possibile apportare modifiche alle specifiche concordate senza il nostro consenso scritto.

Tutte le modifiche apportate ai beni oggetto di fornitura e le modifiche connesse al prodotto introdotte nella catena di produzione dovranno essere documentate nel ciclo di vita del prodotto. Gli aspetti da documentare comprenderanno, a titolo di esempio e non limitativo, le modifiche ai disegni, le approvazioni delle deviazioni, le modifiche ai metodi di analisi e alle frequenze delle analisi, le modifiche dei fornitori, i pezzi acquistati o le forniture operative. Su nostra richiesta potremo visualizzare la documentazione relativa al ciclo di vita del prodotto.

12. Responsabilità per danno da prodotti, richiamo del prodotto

Qualora ci venissero rivolte richieste di indennizzo da parte di clienti o di terzi per responsabilità per danno da prodotti, il fornitore sarà obbligato a tenerci indenni da tali pretese nella misura in cui il danno sia stato provocato da un vizio di un bene oggetto di fornitura. In questi casi, il fornitore sosterrà tutti i costi e le spese, incluse le spese legali.

Nel caso in cui un vizio connesso alla sicurezza dei beni oggetto di fornitura rendesse necessario richiamare il prodotto ovvero nel caso in cui tale richiamo sia disposto dalle autorità pubbliche, il fornitore dovrà sostenere ogni e tutti i costi relativi al richiamo del prodotto. Per quanto fattibile e ragionevole, coordineremo con il fornitore il contenuto e l’entità del richiamo del prodotto. In particolare avremo la facoltà di agire per conto nostro nell’interesse del fornitore qualora questi non disponesse delle strutture volte ad implementare un richiamo presso la propria azienda (ad esempio, mancanza di organizzazione di servizio). Si applicheranno inoltre le disposizioni di legge.

13. Sostanze chimiche come oggetto o parte di oggetto di fornitura

In questo paragrafo, gli oggetti di fornitura sono differenziati in base al REACH (CE) no. 1907/2006: 1. sostanze chimiche in quanto tali, 2. Miscele, 3. Articoli.
Il fornitore garantisce che i beni oggetti di fornitura sono conformi a tutte le leggi nazionali ed internazionali in materia (ad esempio, i Regolamenti UE/le Direttive UE, le disposizioni del Dodd-Frank-Act statunitense).
Il fornitore dovrà garantire di adempiere ai requisiti del Regolamento dell’Unione Europea concernente le sostanze chimiche REACH (CE) No. 1907/2006, versione corrente, di seguito denominato "REACH". Ciò significa in particolare:

a. Registrazione di sostanze, sostanze in miscele e articoli:
Se l’oggetto di fornitura è una sostanza, il fornitore deve garantire che essa sia stata registrata prima della consegna (se richiesto ai sensi dell’Articolo 6 del REACH).
Se l’oggetto di fornitura è una miscela, il fornitore deve garantire che le sostanze contenute nella miscela fornita siano state registrate prima della consegna (se richiesto ai sensi dell’Articolo 6 del REACH).
Se l’oggetto di fornitura è un articolo, il fornitore deve garantire che le sostanze contenute in questo articolo siano state registrate e/o notificate (se la registrazione/notifica è richiesta ai sensi dell’Articolo 7 del REACH).

b. Autorizzazione di sostanze:
Se l’oggetto di fornitura è una sostanza o una miscela, non siamo obbligati ad ottenere l’approvazione dell’autorizzazione ai sensi del REACH per l’uso di sostanze/miscele fornite dal fornitore. Il fornitore ci informerà tempestivamente se la domanda di autorizzazione sarà presentata, non sarà presentata, è stata presentata, non è stata presentata, è stata concessa o rifiutata nella catena di fornitura.

c. Obbligo di informazione relativa agli articoli ai sensi dell’Articolo 33 del REACH:

Se l’oggetto di fornitura è un articolo contenente sostanze riportate nell’elenco delle sostanze classificate come estremamente problematiche (elenco SVHC) in quantità superiore allo 0,1% in peso (w/w), il fornitore è responsabile di informarci immediatamente scrivendo all’indirizzo e-mail “suppliersustainability@kiongroup.com” (vedere anche le norme della ECJ, C-106/14). Fatto salvo quanto diversamente stabilito, le informazioni devono esserci fornite in forma scritta, dichiarando almeno il nome della sostanza, eventualmente l’identificatore della sostanza (ad esempio, CAS, no. CE) ed il nostro numero articolo. La versione più recente dell’elenco di sostanze della ECHA è disponibile sul sito echa.europa.eu. Questo obbligo si applica anche alle consegne in corso non appena una nuova sostanza viene aggiunta all’elenco.

 

d. Obbligo di informazione per sostanze / miscele mediante schede tecniche di sicurezza (REACH Articolo 31) e sostanze/miscele per le quali non è richiesta la scheda tecnica di sicurezza (REACH Articolo 32):
L’eventuale contenuto in una sostanza o una in miscela fornita di una sostanza SVHC in quantità superiore allo 0,1% in peso deve essere riportato in una Scheda Tecnica di Sicurezza, ai sensi dell’articolo 31 in combinato disposto con l’Allegato II di REACH ovvero, qualora non fosse richiesta la scheda di sicurezza, ai sensi dell’articolo 32. Le informazioni richieste comprendono anche i dati sulle limitazioni della sostanza, ai sensi dell’Allegato XVII. La fornitura di tali prodotti deve essere da noi approvata separatamente.

Inoltre il fornitore garantisce che le merci fornite non contrastano con le disposizioni previste nelle seguenti leggi:

  • (2011/65/UE) “RoHS Directive” sulla restrizione dell’uso di alcune sostanze pericolose nelle attrezzature elettriche ed elettroniche – in base alla loro area di applicazione;
  • (UE) No. 528/2012 Biocidal Products Regulation, versione corrente;
  • (2006/507/CE) Council Decision of the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, versione corrente;
  • (CE) No. 1005/2009 Regulation on substances that deplete the ozone layer, versione corrente.

Inoltre, il fornitore non dovrà consegnare articoli contenenti minerali provenienti da aree di conflitto ai sensi del capitolo 1502 del Dodd-Frank-Act statunitense del 2010, ovvero ai sensi di altre leggi e regolamenti nazionali o internazionali. Se il fornitore non può escludere la presenza di tali minerali negli oggetti di fornitura, egli dovrà comunicarci immediatamente questa circostanza scrivendo all’indirizzo e-mail ”suppliersustainability@kiongroup.com“ indicando il nostro numero articolo e fornendoci informazioni basandosi sulla versione corrente del CFRI Conflict Minerals Reporting Template (vedere: http://www.responsiblemineralsinitiative.org/conflict-minerals-reporting-template) .

Il fornitore sarà obbligato a tenerci indenni da ogni e tutte le responsabilità connesse con la mancata osservanza da parte sua delle leggi sopra citate.

14. Diritti di proprietà industriale

Il fornitore dovrà garantire che nessun diritto di proprietà industriale di terzi verrà violato in relazione alle consegne e/o ai beni oggetto di fornitura. Qualora ci venisse contestata una tale violazione, il fornitore ci terrà indenni da tutte le richieste di risarcimento e sosterrà tutti i costi e le spese derivanti dalla contestazione.

15. Diritti sui documenti, sui modelli, ecc.

Eventuali documenti, dati, informazioni elettroniche, software, materiali, attrezzi o dispositivi specifici ed eventuali oggetti forniti (ad esempio, campioni, modelli) – di seguito definiti “materiale” – messi a disposizione del fornitore per l’implementazione di un ordine resteranno di nostra proprietà; su nostra richiesta, il fornitore gestirà tale materiale con attenzione, ne effettuerà la manutenzione e provvederà ad assicurarlo. Saremo i titolari esclusivi di tutti i diritti sul materiale, fatta eccezione per i diritti di uso congiunto connessi all’ordine. Senza la nostra autorizzazione scritta, il materiale non potrà essere usato, riprodotto o reso accessibile a terzi per fini diversi da quelli connessi con l’ordine. I beni oggetti di fornitura, realizzati sulla base delle informazioni da noi fornite ovvero realizzati insieme a noi quali soggetti coinvolti in misura considerevole nel loro sviluppo, possono essere forniti a terzi solamente con il nostro consenso scritto.
Se il fornitore acquisisce tale materiale da noi o da terzi, soprattutto per l’implementazione del nostro ordine sul presupposto che noi finanziamo tale investimento e/o se esiste un’opzione in base alla quale noi possiamo acquistare ovvero acquisteremo il materiale al più tardi dopo l’implementazione dell’ordine, si applicheranno le disposizioni contenute nel capitolo 1, paragrafo 3 e 4. Lo stesso dicasi nel caso in cui il materiale sia di proprietà del fornitore ma contenga o incorpori il nostro know-how ovvero nel caso in cui il nostro know-how sia contenuto o incorporato negli oggetti o nei prodotti di fornitura che saranno realizzati utilizzando il materiale stesso.

16. Riservatezza

Il fornitore dovrà trattare con la massima riservatezza tutte le informazioni connesse alla relazione commerciale in essere con noi, inclusi i nostri ordini e le informazioni sui materiali da noi fornite (cfr. clausola 15); non potrà rivelarle o renderle disponibili a terzi senza il nostro consenso scritto. Il fornitore potrà rivelare le informazioni riservate ai suoi dipendenti, nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività connesse al rapporto di lavoro in essere con noi. L’obbligo di riservatezza resterà in vigore anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con noi. Se necessario, ulteriori accordi sulla riservatezza saranno regolati separatamente.

17. Trattamento dei dati

I dati personali saranno elaborati da ciascuna delle Parti (se del caso) in conformità alle leggi applicabili sulla protezione dei dati. Le parti stipuleranno eventuali accordi richiesti al fine di garantire la legittimità dell’elaborazione di tali dati prima della loro elaborazione.

Con specifico riferimento alle operazioni di acquisto che interessano lo spazio economico europeo, resta inteso che:

a) Le parti provvederanno a trattare, anche successivamente alla esecuzione della fornitura relativa a ciascun ordine, i dati personali dei quali verranno a conoscenza nell’ambito della esecuzione dei singoli ordini per le sole finalità strettamente inerenti alla esecuzione degli ordini stessi, nonché per l’adempimento di obblighi di legge, ove previsti, nel pieno rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il Regolamento (UE) 679/2016 (il “Regolamento”). Fermo quanto precede, le parti danno atto che, ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto degli accordi di fornitura oggetto delle presenti condizioni generali ciascuna determinerà le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali in modo del tutto autonomo rispetto all’altra. Pertanto, ciascuna parte agirà quale titolare autonomo del trattamento e terrà l’altra parte completamente manlevata e indenne da qualsiasi costo, spesa, responsabilità, onere, esborso (ivi incluso per spese legali o sanzioni), pretesa di terzi e qualsivoglia altra passività che possa subire a causa della violazione da parte dell’altra parte degli obblighi su di essa gravanti in qualità di autonomo titolare.

b) Il fornitore dichiara e garantisce inoltre che comunicherà a tutti i soggetti che presteranno la loro attività e/o prestazione professionale in favore del fornitore stesso e che saranno coinvolti nell’esecuzione del singolo ordine di fornitura (inclusi, a titolo esemplificativo, professionisti, dipendenti, collaboratori etc.) che i loro dati verranno a noi comunicati per l’esecuzione delle attività oggetto del singolo ordine e che la nostra Società, in qualità di titolare autonomo, tratterà gli stessi in conformità alla normativa nazionale e sovranazionale vigente ed ai soli fini dell’esecuzione del relativo ordine. Tali dati potrebbero essere da noi comunicati a terzi nei limiti di quanto richiesto dalla normativa dell’Unione Europea e dei suoi Stati Membri, come ad esempio in conformità ad un ordine di un’autorità giudiziaria, di un’autorità pubblica o di altra autorità, mentre non saranno oggetto di diffusione e/o trasferimento fuori dallo Spazio Economico Europeo. Conserveremo tali dati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità per cui gli stessi sono trattati a meno che ciò non sia necessario per l’esercizio di nostri diritti innanzi ad un’autorità giurisdizionale, amministrativa, regolamentare o di altro tipo. I singoli interessati potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento scrivendo a STILL S.p.A. al seguente indirizzo e-mail gdpr@still.it.

18. Gestione di società esterne

Il fornitore sarà obbligato a rispettare tutte le nostre norme e le istruzioni in merito alla sicurezza sul lavoro, alla tutela ambientale, all’ingresso e alla guida all’interno della sede dello stabilimento, ai requisiti di identificazione, ecc., che saranno da noi fornite, per il rispettivo sito, al momento in cui verranno svolte attività nel sito stesso. Il fornitore dovrà attivarsi ed informarsi sulle norme in vigore nelle società esterne. Le istruzioni corrispondenti sono messe a disposizione all’ingresso nell’impianto da parte degli addetti alla sicurezza.

19. Principi sulla condotta del fornitore

a) STILL S.p.A. dichiara di avere adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231) e un Codice Etico e di conformare altresì la propria condotta anche alle previsioni del Codice di Compliance e ai Principi di comportamento dei fornitori adottati dal KION Group, del quale STILL S.p.A. fa parte. I documenti sopra richiamati sono pubblicati sul sito internet www.kiongroup.com: Investor Relations > Corporate Governance > Compliance at KION, e il Fornitore dichiara di averne preso preventiva visione.

Il Fornitore, nel dare esecuzione al presente accordo, si impegna ad astenersi dal tenere comportamenti che possano in alcun modo configurare taluno dei reati contemplati nel D.lgs. 231/2001 come modificato nel tempo e in ogni caso a conformare i propri comportamenti (i) alle statuizioni e ai principi di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, (ii) ai principi indicati nel Modello e nel Codice Etico di STILL S.p.A., nonché (iii) al Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001 e al Codice Etico da esso eventualmente adottati.

La violazione degli impegni di cui sopra darà diritto a STILL S.p.A. di risolvere l’accordo - previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 cod. civ. - qualora i comportamenti del Fornitore in contrasto con quanto sopra previsto non vengano resi conformi entro 60 giorni dal ricevimento della diffida.

Resta salvo ed impregiudicato in ogni caso il diritto di STILL S.p.A. di far valere la risoluzione immediata di diritto del presente accordo ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. (i) nel caso di condanna del Fornitore o di suoi rappresentanti/business partner, anche solo in primo grado, per uno dei reati-presupposto previsti dal D.lgs. n. 231/2001, (ii) nel caso di applicazione nei confronti del Fornitore anche in via cautelare, di una delle misure interdittive previste dal suddetto D.lgs. N. 231/2001, nonché (iii) nel caso in cui i comportamenti non conformi del Fornitore siano ritenuti da STILL S.p.A. tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto; salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

b) Il KION Group Code of Compliance ("KGCC"), adottato da KION Group e dalle Società ad esso facenti capo, tra cui STILL S.p.A., è espressione dei principi giuridici ed etici corrispondenti agli elevati standard che KION pretende per tutta la sua attività commerciale.

Analogamente KION e le Società ad esso facenti capo pretendono il rispetto di tali principi anche da parte dei loro partner commerciali. Il KGCC e i principi validi per i fornitori di KION confermano l’impegno di STILL S.p.A. a rispettare le norme legali, stabiliscono criteri fondamentali per una condotta commerciale rispettosa delle leggi e dei principi etici e sono parte integrante del presente contratto (consultabile al link www.kiongroup.com: Investor Relations > Corporate Governance > Compliance at KION).

Il Fornitore garantisce espressamente di non concedere né accettare da collaboratori o incaricati di clienti, in relazione a incarichi e ordini, provvigioni, pagamenti, regali in denaro, sovvenzioni inappropriate o eccessivi inviti a pasti, regali o altre sovvenzioni di valore che superino un limite adeguato; inoltre riconosce che la concessione di simili pagamenti, regali, inviti a pasti o altre sovvenzioni di valore rappresenta una seria infrazione alle norme aziendali di STILL S.p.A., possono condurre allo scioglimento del contratto e generano il diritto all'indennizzo relativamente a tutti i danni da esse derivanti. Il Fornitore è tenuto a informare la direzione di STILL S.p.A. riguardo a qualsiasi tentativo di sollecitazione da parte di collaboratori del Fornitore.

20. Clausola di visibilità/invalidità parziale

L’inefficacia di una norma di questi termini e condizioni generali di acquisto non danneggia la validità delle altre disposizioni. Nel caso in cui una disposizione si rivelasse inefficace o impraticabile, questa sarà sostituita da una nuova disposizione il cui effetto legale ed economico sia il più possibile vicino a quello della disposizione corrente rivelatasi inefficace o impraticabile.

21. Legge in vigore

In mancanza di accordi contrattuali diversi con il fornitore, si applicherà la legge in vigore presso le sedi della nostra società committente, ad esclusione delle disposizioni relative al conflitto di leggi, le Hague Conventions Relating to a Uniform Law on the International Sales of Goods, la United Nations Convention on Contracts for the International Sale of (CISG) e altre convenzioni.

22. Competenza giudiziaria e luogo di esecuzione

In mancanza di diversi accordi contrattuali con il fornitore, il luogo di competenza giudiziaria e di esecuzione sarà la sede della nostra società committente.

 

***

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il fornitore dà espressamente atto che l’accettazione del nostro ordine e/o la sua esecuzione comporta espressa accettazione dei seguenti articoli:

Art. 6 – Tempi di consegna; Art. 9 – Fatturazione e pagamenti; Art. 10 - Responsabilità in caso di difetti; Art.11 - Garanzia di qualità, sicurezza del prodotto; art. 12. Responsabilità per danno da prodotti, richiamo del prodotto; art. 21 Legge in vigore; Art. 22. Competenza giudiziaria e luogo di esecuzione.

Versione 03/ 2019