Normativa sulla zona di ricarica dei carrelli elevatori

Locale caricabatterie per carrelli elevatori

I carrelli elevatori elettrici sono sempre più diffusi nei magazzini delle aziende di ogni dimensione: sono particolarmente adatti all’utilizzo in luoghi chiusi e presentano consumi e costi di gestione minori rispetto ai modelli a combustibile. Anche i transpallet elettrici stanno gradualmente soppiantando quelli manuali, essendo più leggeri e comodi da manovrare. La fase di ricarica delle batterie di questi mezzi, però, merita un’attenzione particolare dal punto di vista della sicurezza: vediamo perché. 


Perché è importante prevedere un locale caricabatterie per carrelli elevatori?

Le norme di sicurezza del magazzino non possono trascurare i rischi derivanti dalla carica dei carrelli elevatori, che riguardano due concetti fondamentali: la creazione di atmosfere esplosive e di campi elettromagnetici.

Quando la ricarica avviene troppo rapidamente, o nella fase finale della carica, si può verificare il processo di elettrolisi, nel quale la molecola d’acqua si dissocia in ossigeno e idrogeno. Quest’ultimo, se presente nell’aria in una concentrazione tra il 4 e il 75%, può dare vita a un’atmosfera esplosiva e causare danni anche gravi a cose o persone. Per questo ogni realtà che adotta carrelli elettrici è obbligata a dotarsi di uno spazio adeguato alla ricarica, che preveda la ventilazione (naturale o forzata).

La zona più potenzialmente pericolosa è quella intorno alla valvola di sicurezza, dove avvengono le emissioni di gas.

Il secondo pericolo riguarda la generazione di un campo elettromagnetico in fase di ricarica della batteria, che può dare problemi ad alcune categorie di soggetti tra cui portatori di pacemaker, impianti acustici, donne in gravidanza o persone che hanno frammenti metallici nel corpo. Anche per questo motivo è opportuno che la ricarica avvenga in un locale separato da quello di lavoro.


Cosa prevede la normativa sulla zona di ricarica dei muletti?

La normativa principale di riferimento per quanto riguarda la sicurezza del magazzino è il Decreto legislativo 81/2008, che all’articolo 17 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di valutare tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, quindi anche quelli legati alla ricarica della batteria dei carrelli elevatori.

Gli articoli 289 e 290 del decreto riguardano nello specifico i rischi derivanti dalle atmosfere esplosive e le misure che il datore di lavoro deve necessariamente mettere in campo per prevenire o ridurre al minimo il rischio, che deve essere valutato in base alla norma CEI EN 62485-3. Concetto fondamentale è quello di aerazione e ventilazione della zona: occorre quindi calcolare con precisione la superficie minima delle aperture del locale in base alle caratteristiche della batteria e del caricabatterie. Le aperture devono essere collocate su pareti opposte o sulla stessa parete ma ad almeno 2 metri di distanza; qualora questo non sia possibile, bisognerà ricorrere alla ventilazione forzata mediante cappe di aspirazione.

Per quanto riguarda il rischio derivante dai campi elettromagnetici, oltre al già citato Decreto legislativo 81 del 2008 si fa riferimento alla “Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE” pubblicata nel 2014, che riporta la necessità, in presenza di caricabatterie industriali, una valutazione specifica dei rischi se sul luogo di lavoro operano persone con dispositivi medici impiantati.


Hai dubbi sulle norme di sicurezza per quanto riguarda i caricabatterie dei carrelli elettrici? Still è a tua disposizione per valutare le soluzioni migliori per la tua azienda, al fine di garantire l’efficienza dei mezzi e di proteggere in ogni momento le merci stoccate in magazzino e le persone che vi operano.


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